Art. 5.
(Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero).

      1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.
      2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.
      3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.
      4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.
      5. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo sviluppo

 

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dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all' estero.